ESTENSIONE DELL’OPZIONE DONNA, PENSIONAMENTO ANTICIPATO PER LE DONNE


Tra le nuove possibilità di uscita flessibile dal mondo del lavoro introdotte dalla legge di bilancio 2017 rientra anche l’estensione della cosiddetta “OPZIONE DONNA”. Tale opzione permette l’accesso al pensionamento anticipato. Possono esercitare tale facoltà le lavoratrici che entro il 31.12.2015 abbiano maturato un’anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni e un’età anagrafica pari a 57 anni per le dipendenti e 58 per le autonome. Le donne residenti all’estero che soddisfino tali requisiti (ricongiungendo i periodi di lavoro in Italia con quelli del Paese estero in cui si risiede) potranno anche chiedere, come le donne residenti in Italia, il pensionamento anticipato.

Chi vorrà usufruire di questa opzione subirà però una leggera penalizzazione sulla pensione mensile e dovrà optare per la liquidazione della pensione esclusivamente con le regole del sistema contributivo.
COS’È
Il regime sperimentale donna, cosiddetta opzione donna, è un beneficio che consente alle lavoratrici di ottenere la pensione di anzianità con requisiti anagrafici più favorevoli rispetto a quelli in vigore dal 1° gennaio 2008 in poi.
È sperimentale in quanto previsto solo per chi ha maturato i requisiti nel periodo dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2015.

A CHI È RIVOLTO
Il regime spetta alle lavoratrici dipendenti e autonome in possesso di anzianità contributiva pari o superiore a 18 anni al 31 dicembre 1995, che non abbiano altrimenti maturato il diritto a pensione di anzianità (Riforma Maroni, legge 23 agosto 2004, n. 243) o in possesso di anzianità contributiva inferiore ai 18 anni al 31 dicembre 1995, che non abbiano optato per la liquidazione della pensione esclusivamente con le regole del sistema contributivo.

COME FUNZIONA
La pensione di anzianità, nel caso di opzione donna, viene corrisposta alla lavoratrice decorsi 12 mesi se lavoratrice dipendente, 18 mesi se autonoma, dalla data di maturazione dei requisiti previsti. Le lavoratrici dipendenti nate nell’ultimo trimestre del 1958 (ultimo trimestre del 1957, se autonome) devono attendere ulteriori quattro mesi, relativi agli incrementi della speranza di vita del 2016.
Per avere diritto alla pensione di anzianità con l’opzione donna le lavoratrici devono possedere, entro il 31 dicembre 2015 un’anzianità assicurativa e contributiva di almeno 35 anni (34 anni, 11 mesi e 16 giorni per le gestioni esclusive dell’Assicurazione Generale Obbligatoria) e un’età anagrafica di 57 anni e 3 mesi se dipendenti e di 58 anni e 3 mesi se autonome.

La facoltà è stata estesa retroattivamente anche alle lavoratrici che al 31 dicembre 2015 avevano compiuto 57 anni, se dipendenti, e 58 anni, se autonome ma che a tale data non erano in possesso degli ulteriori tre mesi richiesti per effetto degli incrementi alla speranza di vita applicati dal 1° marzo 2013 (articolo 1, comma 222, legge di Bilancio 2017).

La lavoratrice deve accettare che la pensione venga liquidata interamente con il calcolo contributivo. Al momento della decorrenza del trattamento, inoltre, la lavoratrice deve cessare l’attività di lavoro dipendente.

ESTENSIONE DELL’OPZIONE DONNA, PENSIONAMENTO ANTICIPATO PER LE DONNE


Tra le nuove possibilità di uscita flessibile dal mondo del lavoro introdotte dalla legge di bilancio 2017 rientra anche l’estensione della cosiddetta “OPZIONE DONNA”. Tale opzione permette l’accesso al pensionamento anticipato. Possono esercitare tale facoltà le lavoratrici che entro il 31.12.2015 abbiano maturato un’anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni e un’età anagrafica pari a 57 anni per le dipendenti e 58 per le autonome. Le donne residenti all’estero che soddisfino tali requisiti (ricongiungendo i periodi di lavoro in Italia con quelli del Paese estero in cui si risiede) potranno anche chiedere, come le donne residenti in Italia, il pensionamento anticipato.

Chi vorrà usufruire di questa opzione subirà però una leggera penalizzazione sulla pensione mensile e dovrà optare per la liquidazione della pensione esclusivamente con le regole del sistema contributivo.
COS’È
Il regime sperimentale donna, cosiddetta opzione donna, è un beneficio che consente alle lavoratrici di ottenere la pensione di anzianità con requisiti anagrafici più favorevoli rispetto a quelli in vigore dal 1° gennaio 2008 in poi.
È sperimentale in quanto previsto solo per chi ha maturato i requisiti nel periodo dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2015.

A CHI È RIVOLTO
Il regime spetta alle lavoratrici dipendenti e autonome in possesso di anzianità contributiva pari o superiore a 18 anni al 31 dicembre 1995, che non abbiano altrimenti maturato il diritto a pensione di anzianità (Riforma Maroni, legge 23 agosto 2004, n. 243) o in possesso di anzianità contributiva inferiore ai 18 anni al 31 dicembre 1995, che non abbiano optato per la liquidazione della pensione esclusivamente con le regole del sistema contributivo.

COME FUNZIONA
La pensione di anzianità, nel caso di opzione donna, viene corrisposta alla lavoratrice decorsi 12 mesi se lavoratrice dipendente, 18 mesi se autonoma, dalla data di maturazione dei requisiti previsti. Le lavoratrici dipendenti nate nell’ultimo trimestre del 1958 (ultimo trimestre del 1957, se autonome) devono attendere ulteriori quattro mesi, relativi agli incrementi della speranza di vita del 2016.
Per avere diritto alla pensione di anzianità con l’opzione donna le lavoratrici devono possedere, entro il 31 dicembre 2015 un’anzianità assicurativa e contributiva di almeno 35 anni (34 anni, 11 mesi e 16 giorni per le gestioni esclusive dell’Assicurazione Generale Obbligatoria) e un’età anagrafica di 57 anni e 3 mesi se dipendenti e di 58 anni e 3 mesi se autonome.

La facoltà è stata estesa retroattivamente anche alle lavoratrici che al 31 dicembre 2015 avevano compiuto 57 anni, se dipendenti, e 58 anni, se autonome ma che a tale data non erano in possesso degli ulteriori tre mesi richiesti per effetto degli incrementi alla speranza di vita applicati dal 1° marzo 2013 (articolo 1, comma 222, legge di Bilancio 2017).

La lavoratrice deve accettare che la pensione venga liquidata interamente con il calcolo contributivo. Al momento della decorrenza del trattamento, inoltre, la lavoratrice deve cessare l’attività di lavoro dipendente.