Statuto


 

STATUTO 

 FEDERAZIONE DELLE ASSOCIAZIONI ITALIANE IN SVEZIA
(FAIS – IR)

Aderente alla FILEF
(Federazione Italiana Lavoratori Emigrati e Famiglie)

 

 

Art. 1            Nome e Sede
Viene costituita, con sede centrale a Stoccolma, la Federazione delle Associazioni Italiane in Svezia). Nome abbreviato: FAIS. 

Art. 2            Fini della Federazione
I fini della Federazione sono:
          Riunire tutte le associazioni italiane in Svezia in un’organizzazione unitaria e democratica per sviluppare amichevoli relazioni sia all’interno che all’esterno di essa.
          Promuovere, pianificare e mantenere un’attività informativa nell’interesse degli italiani presenti in Svezia.
          Promuovere iniziative ed avanzare proposte alle autorità competenti italiane e svedesi sui problemi della comunità italiana per garantire la difesa più efficace di tutti i suoi diritti sia nel campo del lavoro che in quello dei diritti civili.
          Creare e mantenere i necessari contatti con enti culturali e sindacali, a livello locale e nazionale, in Svezia, in Italia e all’estero.
          Favorire, in accordo con le Associazioni, la diffusione e la conoscenza della storia, cultura, tradizioni e della lingua italiana tra gli italiani presenti in Svezia e le loro famiglie.
          Adoperarsi per un efficace inserimento della comunità italiana in Svezia.  

Art. 3            Obiettivi politici della Federazione
          La Federazione si ispira ai principi democratici ed antifascisti sanciti dalla Costituzione italiana e si prefigge lo scopo di unire tutti gli italiani presenti in Svezia al di sopra di ogni credo politico o religioso.
          E’ apartitica
          Essa mantiene e sviluppa, nell’interesse di tutti gli italiani, rapporti d’informazione e collaborazione con i partiti democratici.
          La Federazione, pur serbando la sua forma unitaria, mantiene e sviluppa rapporti di collaborazione con tutte le Regioni italiane creando al suo interno le strutture opportune per favorire tale collaborazione. Essa promuove inoltre la collaborazione con le Federazioni di altre comunità presenti in Svezia.
          -La Federazione deve adoperarsi affinché venga promossa una equa rappresentanza femminile negli organi dirigenti della Federazione stessa. 

Art. 4            Adesione ad altre federazioni
La Federazione, per decisione dell’Assemblea Annuale, può aderire sia a Federazioni unitarie italiane e internazionali che si occupano dei problemi dell’emigrazione, sia ad Associazioni culturali italiane e svedesi che si ispirano alle stesse finalità della FAIS.

 Art. 5            Adesione delle Associazioni alla FAIS
Possono aderire alla FAIS tutte le Associazioni italiane che riconoscano ed accettino lo Statuto della Federazione e i principi che lo ispirano.
La domanda di adesione alla Federazione viene presentata alla Presidenza della Federazione unitamente a:

          Statuto della nuova associazione
          Elenco dei soci e dei loro familiari
          Nominativo dei membri del Consiglio direttivo della nuova Associazione. Il numero dei membri di tale Consiglio non deve essere inferiore a cinque. 

La domanda sarà presa in esame, per l’adesione in prima istanza, durante la riunione dell’Assemblea Annuale. Per l’adesione in seconda istanza, la decisione é data alla Presidenza. 

Art. 6            Esclusione di un’Associazione dalla Federazione
          Un’Associazione può essere esclusa dalla Federazione qualora non ne rispetti lo Statuto o per altri gravi motivi.
          Un’associazione puó essere temporaneamente sospesa dalla Federazione con una decisione della Presidenza.
          Un’associazione puó essere espulsa dalla federazione con una decisione dell’Assemblea Annuale. 

Art. 7            Doveri delle Associazioni
Le Associazioni aderenti alla FAIS, hanno l’obbligo di:

          Rispettare le decisioni democraticamente prese dall’Assemblea Annuale.
          Programmare l’Assemblea annuale dell’Associazione per l’elezione degli organi responsabili e relativa durata del mandato sociale.
          Recapitare alla Presidenza di Federazione l’elenco aggiornato dei soci e familiari e del suo organico entro la data stabilita.           Recapitare con sollecitudine, a richiesta dell’Amministratore della Federazione, i bilanci consuntivi e preventivi dell’Associazione.  

Art. 8            Organi decisionali della Federazione
             –          L’Assemblea Annuale
                       Presidenza di Federazione
                       Revisori di Federazione

 Art. 9            Assemblea annuale
L’Assemblea annuale é l’organo deliberativo della Federazione ed è composto dai Presidenti e dai delegati eletti da ogni singola Associazione federata.
L’Assemblea annuale viene convocata ogni anno.

Le Associazioni con un numero di iscritti, tra soci e familiari, fino a 350, sono rappresentati dal Presidente di Associazione e da un Delegato. Le Associazioni aventi un numero superiore ai 350, dal Presidente e da due Delegati. Sia il Presidente che il/ i delegato/-i hanno diritto di voto.
In caso di assenza del Presidente o del delegato (o i delegati) l’Associazione nomina con delega scritta il supplente del presidente e/o del delegato.
L’Assemblea annuale elegge tra i suoi delegati:

          Il presidente e l’amministratore della Federazione
          Gli altri membri della presidenza della Federazione (i cui ruoli vengono stabiliti nella riunione di presidenza costituente immediatamente successiva all’Assemblea Annuale)
          La Commissione elettorale
          I revisori di Federazione

Art. 10          Presidenza di Federazione
La Presidenza di Federazione è l’organo esecutivo e di rappresentanza e deve essere composta da un minimo di 5 ed un massimo di 9 membri. La metà dei rappresentanti della presidenza verrà eletta la prima volta con mandato di un anno e l’altra metà per due anni, consentendo così in seguito annualmente l’elezione per due anni di una parte della presidenza. La scadenza del mandato del presidente e dell’amministratore non può avvenire contemporaneamente.
L’assemblea eleggerà almeno 2 membri supplenti che sostituiranno a tutti gli effetti i membri ordinari assenti. Il mandato dei membri supplenti è di 1 anno.
 

La Presidenza è composta da:

          Il presidente
          L’amministratore
          Membri del direttivo con incarichi stabiliti dal direttivo stesso.  

Le cariche, eccetto quelle di presidente e amministratore, sono in caso di necessitá cumulabili. 
Alla Presidenza rispondono gli Organi tecnici e/ o Sezioni. I componenti di tali organi tecnici e/o sezioni possono essere scelti anche tra chi non fa parte dei delegati dell’Assemblea Annualee non hanno limiti di mandato. Responsabile di tutte le attività della Presidenza di Federazione è il Presidente.
La Presidenza ha il compito di predisporre la relazione delle attività svolte e il programma delle attività future per sottometterle all’approvazione dell’Assemblea Annuale.  

Art. 11          Compiti degli organi decisionali di Federazione

Presidente:

          Rappresenta la FAIS.
          Coordina e distribuisce il lavoro, in base alla divisione dei compiti, ai rispettivi organi di Federazione;
          Cura e sviluppa, assieme alla Presidenza e agli organi interessati, i contatti esterni;
          Redige, assieme alla Presidenza, la proposta di ordine del giorno per l’Assemblea Annuale, inviandolo alle Associazioni                    almeno 20 giorni prima dell’Assemblea Annuale.
          É responsabile dell’archivio di Federazione in collaborazione con la presidenza e gli organi tecnici.

Amministratore

          Coordina i tempi per la presentazione, da parte delle Associazioni, dei loro bilanci in tempo utile per impostare il bilancio                  annuale di Federazione.
          Prepara, assieme all’organo incaricato, i bilanci di Federazione.
          Studia, prepara e propone nuove fonti di finanziamento, curando i contatti con quelle già esistenti.
          Convalida i pagamenti.
          Cura, i libri di cassa e contabilità della Federazione. Tiene aggiornato l’inventario annuale dei beni di Federazione.
          -Presenta per iscritto alla Presidenza e all’Assemblea Annuale la situazione economica della Federazione.  

Art. 12          Commissione elettorale
             –          E’ composta da tre membri. Ha il compito di proporre, all’Assemblea annuale, i candidati alle cariche degli organi                                           decisionali della Federazione stessa, secondo il disposto dall’articolo 8.
             –          I membri della Commissione sceglieranno al loro interno un Coordinatore con facoltà di convocazione della Commissione                            stessa.

 

Art. 13          Revisori di Federazione

I Revisori di Federazione vengono eletti dall’Assemblea Annuale su proposta della Commissione Elettorale. Si eleggono due revisori ed un supplente.
I compiti dei Revisori di Federazione sono:

          La revisione e verifica dei conti di Federazione almeno due volte durante l’anno sociale, una delle quali immediatamente              prima dell’Assemblea Annuale.
          Il controllo di tutta la gestione amministrativa degli organi di Federazione con particolare riguardo alle spese di esercizio.
          Di esaminare, in collaborazione con la Presidenza, aspetti controversi e violazioni dello Statuto da parte di Associazioni e              organi di Federazione, proponendo all’Assemblea Annuale eventuali misure di ordine disciplinare.
          Danno immediatamente una relazione dei rilievi effettuati alla presidenza.
          La durata del mandato è di due anni sociali, (il primo anno si eleggerà uno dei revisori per un solo anno permettendo così l’elegibilità ogni anno di uno dei revisori).
          Il revisore supplente ha un mandato di 1 anno. 

Art. 14          Responsabile del giornale di federazione
Il Direttore Responsabile del giornale di Federazione è un organo tecnico che risponde alla Presidenza e all’Assemblea annuale dell’attività redazionale, contenuto e spese del giornale stesso.  

Art. 15          Statuto e organico di Federazione
Il presente Statuto può essere modificato dall’Assemblea Annuale su proposta scritta delle Associazioni o della Presidenza qualora i 3/4 dei presenti l’approvino.

Art. 16          L’Assemblea Annuale.
L’Assemblea Annuale si riunisce una volta ogni anno. La riunione deve aver luogo prima della fine di maggio.
La riunione viene convocata per iscritto dalla Presidenza. All’invito deve essere allegata una proposta di “Ordine del Giorno”, il “resoconto amministrativo” e la “proposta” della Commissione elettorale. Il tutto deve pervenire alle Associazioni almeno 20 giorni prima della riunione stessa.
Durante tale riunione vengono trattati i punti seguenti:  

          La relazione delle attività svolte durante il precedente anno sociale.
          La relazione dei Revisori di Federazione.
          Il bilancio consuntivo e il bilancio preventivo.
          Ulteriori temi di attualità proposti dalla Presidenza e dalle Associazioni.
          Elezioni degli organi dirigenti

 Le elezioni avvengono per maggioranza.  Su richiesta di almeno un delegato la votazione si puó svolgere a scrutinio segreto. Gli eletti, insieme al presidente e all’amministratore si riuniscono immediatamente per eleggere le altre cariche della presidenza.

 

Art. 17          Riunione straordinaria
L’Assemblea Annuale può essere convocata in riunione straordinaria quando sussistono motivi particolarmente importanti su richiesta della Presidenza o di almeno un terzo dei membri. In questo caso la richiesta deve essere scritta e rivolta alla Presidenza specificandone il motivo.
La riunione tratterà esclusivamente il motivo che ha causato la richiesta.  

Art. 18          Validità delle decisioni prese dall’Assemblea Annuale
Le riunioni dell’Assemblea Annuale di Federazione sono pubbliche. Solamente i membri dell’Assemblea Annuale e i Presidenti di Associazione hanno diritto alla parola e al voto sui problemi trattati.
Le decisioni prese nell’Assemblea Annuale ordinaria o straordinaria sono valide se votate a maggioranza semplice dai delegati in carica, indipendentemente dal numero delle Associazioni rappresentate.
Le votazioni avvengono per alzata di mano.
                                                                                        

Art. 19          Riunioni di Presidenza
La Presidenza di Federazione si riunisce almeno 5 volte l’anno.
La convocazione viene fatta per iscritto dal presidente, con almeno 10 giorni di anticipo. Alla convocazione viene allegata la proposta di Ordine del Giorno redatta dal Presidente.
Se un membro della Presidenza è assente a due riunioni consecutive, senza valide giustificazioni, decade dalla carica.

 Art. 20          Entrate e economia della Federazione
La Federazione è in diritto di chiedere sovvenzioni e contributi ad istituzioni svedesi, italiane, e all’Unione Europea e ad altri, di ricevere doni, lasciti o altri beni da parte di enti o privati cittadini. Ha inoltre il diritto di prendere particolari iniziative atte a consolidare la sua base economica in modo da assicurare l’attività della Federazione.
La ripartizione dei contributi provenienti dallo Stato italiano e riservati alle associazioni viene decisa dall’Assemblea Annuale.

 Art. 21          Pratiche di archivio
I documenti che hanno valore storico e interessano l’attività della Federazione saranno conservati senza limiti di tempo nell’archivio di Federazione. Corrispondenza ed atti ordinari vanno conservati nei termini stabiliti dalle norme vigenti in Svezia.
Della sua custodia, ordine, continuità ed accessibilità per le Associazioni che intendano documentarsi risponde la Presidenza.
L’archivio centrale é di proprietà della Federazione. Le norme per l’uso dell’archivio sono stabilite dall’Assemblea Annuale.  

Art. 22          Onorari e risarcimenti
La Federazione non eroga di regola stipendi e onorari per prestazioni di lavoro svolte dai suoi membri in seno agli organi di Federazione o in suo nome, durante il loro tempo libero. Essi vengono però indennizzati col rimborso delle spese sostenute limitatamente alle attività decise dall’Assemblea annuale. Le modalità e l’ammontare dei risarcimenti vengono decisi ogni anno in base alle regole vigenti in Svezia. Circa la situazione lavorativa e salariale dei dipendenti della Federazione, valgono le decisioni prese dalla Presidenza e la legislazione di sicurezza sociale svedese.  

  Art. 23        Contributo delle Associazioni alla Federazione
Le Associazioni devono versare alla Federazione un contributo annuale. L’importo di tale contributo viene deciso dall’Assemblea Annuale su proposta della Presidenza.  

Art. 24          Recessione dalla Federazione
La decisione da parte di un’Associazione di recedere dalla Federazione deve essere comunicata per iscritto, alla Presidenza.
L’Associazione in parola non può vantare diritti di ripartizione d’inventario, di denaro o altri beni di proprietà della Federazione.

 Art. 25          Scioglimento della Federazione
La Federazione può essere sciolta su richiesta di almeno la metà delle Associazioni. Nel caso che almeno cinque Associazioni vi si oppongano, la richiesta di scioglimento non può essere messa in atto. In caso di scioglimento, i beni della Federazione vengono divisi in parti uguali tra le Associazioni federate. L’archivio di Federazione verrà consegnato all’archivio del Movimento Operaio svedese (Arbetarrörelsens Arkiv och Bibliotek).  

Art. 26          Altre disposizioni
Il presente Statuto sostituisce ed annulla il precedente.
Per tutte le Associazioni federate valgono, oltre alle disposizioni statutarie, i regolamenti decisi dall’Assemblea Annuale e le leggi svedesi.  

Art. 27          Anno sociale
L’anno sociale segue l’anno solare: 1/1 – 31/12

 

Approvato dall’Assemblea Annuale il 18 aprile 2015.